martedì 30 gennaio 2024

 BREAKING NEWS, INVASIONE

PG CASSAZIONE: ‘LEGITTIMO IL TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI’ E CENSURA IOLANDA APOSTOLICO

GENNAIO 30, 2024







# Trattenimenti di Migranti: La Posizione della Procura Generale di Cassazione

La Procura generale di Cassazione ha espresso la sua posizione davanti alle Sezioni Unite civili riguardo ai trattenimenti di clandestini provenienti da Paesi sicuri. Secondo la Procura, questi trattenimenti sono “legittimi e conformi alla legge”. Questa posizione è stata espressa in risposta a dieci ricorsi del Ministero dell’Interno contro le ordinanze del tribunale di Catania, che non ha convalidato i trattenimenti di alcuni clandestini tunisini a Pozzallo, come deciso dalla questura di Ragusa poi liberati da Iolanda Apostolico.

La Procura generale sostiene che la “procedura accelerata” adottata dalla Polizia è stata applicata “legittimamente e in modo conforme alla legge”. Questa posizione arriva in un momento di tensione e polemiche, e la decisione finale delle Sezioni Unite è attesa nelle prossime settimane.

Nella requisitoria, la Procura ha sottolineato l’emergenza a Lampedusa, caratterizzata da flussi migratori consistenti e ravvicinati e dall’elevato numero di domande di protezione internazionale. Questa situazione ha reso difficile la gestione delle domande nel luogo di arrivo. La Procura conclude che non si ravvisano le palesi illegittimità riscontrate nel provvedimento, poiché si era al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite.

La Procura generale ha definito un “richiamo improprio” quello fatto dal giudice di Catania alla sentenza del 14 maggio 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo la Procura, la sentenza si riferisce a una fattispecie normativa diversa da quella esaminata nel presente giudizio.

Infine, la Procura Generale ha chiesto che la Corte Ue venga investita su un altro aspetto del decreto Cutro: la garanzia finanziaria di circa 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito dell’iter della domanda di protezione. Il quesito che andrebbe posto ai giudici del Lussemburgo riguarda l’interpretazione dell’art. 8 della direttiva in relazione ai principi di eccezionalità e residualità del trattenimento e di effettività delle misure alternative allo stesso.













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