ONG, RICHIESTA DI ASILO A BORDO NAVE TEDESCA INVIATA VIA MAIL ALL’ITALIA 🤡
NOVEMBRE 11, 2022
A bordo delle navi ong si può procedere con il fare richieste d’asilo. I migranti a bordo di Humanity 1, battente bandiera tedesca, lo hanno fatto il 6 novembre scorso “manifestando al Capitano, ai membri dell’equipaggio” e al legale a bordo della nave, ormai in acque territoriali italiane, la “volontà di richiedere protezione internazionale”. “Pertanto gli stessi hanno messo per iscritto tale volontà – si legge nel ricorso ex art. 700 Cpc visionato dall’Adnkronos – e hanno espressamente delegato” il loro avvocato difensore “all’invio di tale manifestazione all’ufficio immigrazione della Questura di Catania territorialmente competente per la ricezione”, richiesta formalizzata il giorno stesso dal legale mediante invio dalla sua posta elettronica certificata.
Trovandosi in acque territoriali italiane al momento della manifestazione di volontà dei migranti, Humanity 1 ha dunque provveduto a presentare richiesta al nostro Paese, da formalizzare poi a terra, invece che in Germania, paese di bandiera della nave, come avrebbe potuto e dovuto fare se tale manifestazione di volontà dei migranti fosse occorsa mentre Humanity 1 si trovava in acque internazionali. “Il capitano e il difensore svolgono una funzione di mera trasmissione della richiesta di protezione dei richiedenti alle autorità preposte”, si legge infatti ancora nel ricorso al Tribunale di Catania contro i Ministeri dell’Interno, Infrastrutture e Difesa del nostro Paese, effettuato dai migranti rimasti a bordo dell’Humanity 1 dopo lo sbarco dei fragili.
Nel ricorso si legge tra l’altro: “….solo con l’ingresso dei migranti in un porto di sbarco l’operazione Sar (Search and rescue – ndr) può dirsi conclusa….”. L’atto cita però poi a sostegno la risoluzione Imo (International maritime organization – ndr) 167/78, per la quale invece tale obbligo di assistenza si può considerare concluso anche a bordo di una nave, a maggior ragione se attrezzata proprio per svolgere attività di assistenza in mare.
Avvocati che andrebbero radiati dall’albo. Serve una svolta in questo Paese: il governo legiferi via DPCM dichiarando l’immigrazione ‘stato di emergenza’, lo è certamente più del covid.
Questi perdigiorno figli di papà avanzati da qualche centro sociale tedesco, spagnolo e francese devono essere messi in condizione di non nuocere. Serve una condanna decennale a uno di loro per spaventare gli altri, Mao aveva ragione.
Tornando al bizzarro ricorso dei negrieri, l’atto cita a sostegno la risoluzione Imo (International maritime organization – ndr) 167/78, per la quale invece tale obbligo di assistenza si può considerare concluso anche a bordo di una nave, a maggior ragione se attrezzata proprio per svolgere attività di assistenza in mare.
E anche l’avvocato marittimista Loffredo smonta facilmente il giochetto delle Ong: la richiesta di asilo andava fatta da acque internazionali.
Il ricorso ex art. 700 Cpc fatto dagli immigrati mentre si trovavano a bordo di Humanity 1 dopo lo sbarco dei fragili, “conferma su tutta la linea che il Governo italiano ha agito nel pieno rispetto della legalità e dei principi internazionali applicabili”, chiarisce il marittimista contattato dall’Adnkronos.
“L’operazione Sar (Search and rescue – ndr), stando a quanto affermato nello stesso documento, si sarebbe dovuta quindi concludere con la richiesta di asilo inviata dalla nave alle autorità competenti del paese di bandiera mentre Humanity 1 si trovava in acque internazionali al termine delle operazioni di recupero dei migranti”.
Il marittimista fa infatti presente che proprio la Risoluzione Imo 167/78 citata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. stabilisce che “un luogo sicuro può essere a terra, oppure può essere a bordo di un’unità di soccorso o di un’altra nave o struttura idonea in mare che può fungere da luogo sicuro fino allo sbarco dei sopravvissuti alla loro prossima destinazione…”. E che “… è anche un luogo dove la sicurezza della vita dei sopravvissuti non è più minacciata e dove possono essere soddisfatte le loro necessità umane fondamentali (come cibo, alloggio e necessità mediche)”.
“Si tratta di un principio che vale, a maggior ragione, come ho già avuto modo di dire, per le navi Ong che sono attrezzate, equipaggiate e classificate proprio per svolgere operazioni di ricerca, soccorso e accoglienza di migranti”, prosegue.
“La stessa risoluzione Imo sulle operazioni Sar citata, conferma un principio di diritto internazionale di grande rilevanza nella vicenda Humanity 1 e delle altre navi Ong, ovvero che la sovranità nazionale permette a qualsiasi stato di controllare le proprie frontiere e di escludere ingressi non autorizzati quando il passaggio della nave non sia inoffensivo, come è il caso, ad esempio – conclude – in cui si tenti di violare le norme interne in materia di immigrazione di quel paese”.
Con il beneplacito dello zio Vlad,spediremmo loro ed i locali amministratori accoglioni in Siberia.
NON LI VOGLIAMO!
NON PORTATECELI!
NON LI ACCETTEREMO MAI!
NON VENGONO SPONTANEAMENTE, MA IMPOSTI DA FUORI!